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18 settembre 2026

Condizioni Generali di Fornitura e Messa a Disposizione per Tecnologia WLAN e VPN

della ASCEND GmbH, Wilhelm-Spaeth-Straße 2, 90461 Nürnberg

1 Ambito di applicazione

1.1 Le seguenti condizioni generali di fornitura e messa a disposizione per la tecnologia Hotspot si applicano all'installazione e all'esercizio di un accesso locale a Internet senza fili (di seguito "Hotspot" o "rete Hotspot" o "rete Hotspot") per l'utilizzo da parte di utenti finali privati ("Utenti"), nonché alla fornitura di corrispondenti apparecchiature di rete e all'erogazione dei servizi ad essi correlati da parte della ASCEND GmbH, Wilhelm-Spaeth-Straße 2, 90461 Nürnberg (di seguito "Fornitore" o "Gestore") nei confronti del committente (di seguito "Committente").

1.2 Condizioni generali d'acquisto, di fornitura o d'ordine del Committente contrarie a queste sono vincolanti solo se il Fornitore ne accetta espressamente e per iscritto la validità. Si oppone alla menzione formale di proprie condizioni generali del Committente.

2 Oggetto del contratto

2.1 L'installazione e l'esercizio dell'hotspot sono effettuati in linea di principio esclusivamente per l'utilizzo da parte di utenti finali privati („Utenti“) per la navigazione privata su Internet, salvo che dal servizio dell’offerente non risulti un diverso tipo di utilizzo. L’offerente non è tenuto a fornire l'hotspot con idoneità per altri scopi, in particolare quelli basati su un utilizzo conforme al punto 6. L’offerente non è inoltre tenuto a fornire l'hotspot per l'instaurazione di connessioni crittografate da parte dell’Utente con sistemi di terzi (tunnel-in-tunnel).

2.2 L’offerente è tenuto a fornire le apparecchiature in locazione indicate nell’offerta e, se previsto nell’offerta, si occupa dell’installazione dei dispositivi di rete e ne garantisce la prontezza operativa. Non sono dovute prestazioni ulteriori.

2.3 La velocità di trasmissione dei dispositivi di comunicazione degli Utenti collegati alla rete hotspot è influenzata in modo determinante da fattori locali. L’offerente è tenuto unicamente alla conformità tecnica priva di difetti dei dispositivi messi a disposizione e dell’infrastruttura dell’offerente. Qualora nell’offerta siano indicate specifiche relative alle prestazioni della connessione (velocità di trasmissione in MBit/s), tali indicazioni si riferiscono ai valori di prestazione e performance delle apparecchiature tecniche fornite dall’offerente e delle strutture IT nel data center dell’offerente. L’offerente non è tenuto né al collegamento dei dispositivi alla rete hotspot, né a una determinata larghezza di banda della connessione verso l’hotspot.

2.4 Oggetto del contratto per la fornitura di dispositivi di rete è la concessione in locazione dei dispositivi indicati nell’offerta dell’offerente (di seguito „Apparecchiature in locazione“) per la durata contrattuale specificata nell’offerta. La concessione delle Apparecchiature in locazione avviene esclusivamente per l’installazione e l’esercizio di una rete hotspot destinata all’utilizzo da parte di utenti finali. È escluso l’utilizzo delle Apparecchiature in locazione per altri scopi. Il committente non è in particolare autorizzato a concedere l’uso delle Apparecchiature in locazione a terzi.

2.5 Qualora l’offerta dell’offerente includa il routing VPN, l’offerente assegna alla connessione del committente un controller VPN gestito nel data center dell’offerente, al quale viene stabilito il collegamento del committente. L’ulteriore connessione a Internet avviene quindi tramite la connessione Internet dell’offerente. La velocità della connessione del committente a Internet è determinata dalla configurazione massima del controller VPN. Questa è indicata nell’offerta dell’offerente. In tal caso, l’offerente è tenuto unicamente a fornire la larghezza di banda indicata nell’offerta. Salvo diverso accordo, la velocità massima di trasmissione dati per upload e download è rispettivamente di 20 MBit/s.

3 Consegna, realizzazione della prontezza operativa

3.1 Il Fornitore consegna le apparecchiature in locazione indicate nell’offerta presso il luogo di installazione ivi specificato. Il Fornitore si occupa dell’installazione delle apparecchiature in locazione e ne realizza la prontezza operativa. Non sono dovute prestazioni ulteriori. In particolare, il Fornitore non è tenuto al collegamento di apparecchiature tecniche del Committente alla rete hotspot.

3.2 La consegna delle apparecchiature in locazione e la realizzazione della prontezza operativa avvengono nel momento indicato nell’offerta.

3.3 Il Committente deve creare, prima della consegna delle apparecchiature in locazione, i presupposti spaziali e tecnici comunicatigli tempestivamente dal Fornitore, necessari per l’installazione e la realizzazione della prontezza operativa delle apparecchiature in locazione.

4 Disponibilità

Il Fornitore garantisce che la rete hotspot sia operativa in linea di principio ininterrottamente 24 ore su 24, sette giorni su sette, con una disponibilità media annua del 96 %. Sono escluse da tale impegno le interruzioni dovute a manutenzione e aggiornamenti, nonché i periodi in cui la rete hotspot non possa essere resa disponibile a causa di problemi tecnici o di altra natura non imputabili alla sfera di influenza del Fornitore (forza maggiore, colpa di terzi, ecc.). Qualora il Fornitore preveda che le interruzioni per manutenzione e aggiornamenti superino le tre ore, ne darà comunicazione al Committente almeno tre giorni prima dell’inizio dei rispettivi lavori.

5 Obblighi di collaborazione

5.1 Il committente è tenuto a trattare i dispositivi in locazione con cura e a proteggerli da danni. Il committente garantisce che i dispositivi in locazione siano protetti presso il luogo di installazione, conformemente alle prescrizioni del produttore, dagli agenti atmosferici e in particolare dalle scariche atmosferiche, e che le strutture su cui sono montati i dispositivi in locazione siano adeguatamente messe a terra per prevenire danni da sovratensioni.

5.2 Il committente assicurerà l’impiego corretto e l’utilizzo appropriato dei dispositivi in locazione da parte di personale sufficientemente qualificato. Il committente osserverà, nei limiti di quanto gli è ragionevolmente esigibile, le istruzioni di manutenzione, cura e utilizzo fornite dal fornitore, in particolare le indicazioni contenute nei manuali operativi o nella documentazione consegnata.

5.3 Il committente non è autorizzato a rimuovere, modificare o rendere illeggibili etichette, targhette, numeri o iscrizioni presenti sui dispositivi in locazione.

5.4 Il committente concede al personale e ai mandatari del fornitore, durante il normale orario di lavoro, libero accesso ai dispositivi in locazione per interventi di manutenzione e riparazione. In tal caso, devono essere rispettati i legittimi interessi di sicurezza del committente.

5.5 Il committente supporterà il fornitore, nella misura ragionevole e a proprie spese, nell’esecuzione delle prestazioni. A tal fine, il committente metterà a disposizione, se necessario, anche attrezzature di accesso e dispositivi di sicurezza (ad es. scale, piattaforme elevatrici o simili), conformemente alle regole tecniche per la sicurezza sul lavoro dell’Ausschuss für Betriebssicherheit del Bundesministerium für Arbeit und Soziales, al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori sui dispositivi in locazione.

5.6 Durante la durata del contratto, il committente designerà per iscritto un responsabile che disponga di tutte le competenze decisionali e le procure necessarie per l’esecuzione del rapporto contrattuale.

5.7 Il committente osserverà i sintomi e i guasti che riguardano il funzionamento dei dispositivi in locazione e della rete hotspot e supporterà il fornitore, nei limiti delle proprie possibilità e in misura ragionevole, nella ricerca delle cause dei guasti, disponendo, se necessario, che i propri dipendenti collaborino con il fornitore o con i suoi mandatari.

6 Attività vietate

6.1 Nella misura in cui sia concordato un utilizzo commerciale dell'hotspot da parte degli utenti nell'ambito dell'uso conforme al contratto, rimane vietato l'utilizzo qualora gli utenti offrano o promuovano tramite la rete hotspot contenuti, servizi, prodotti o attività a pagamento con finalità commerciali, come concorsi a premi, estrazioni, scambi, trading di valori mobiliari, trading di futures su merci, inserzioni o sistemi piramidali. È altresì considerata un utilizzo non consentito qualsiasi raccolta elettronica o di altro tipo di dati di identità e/o di contatto, come indirizzi e-mail, o l'invio non richiesto di e-mail a destinatari.

6.2 Tramite la rete hotspot non possono essere svolte attività che violino la normativa vigente, ledano diritti di terzi o contravvengano ai principi di tutela dei minori. Ciò comprende in particolare la pubblicazione, la diffusione, l'offerta e la promozione di contenuti, servizi e/o prodotti pornografici, contrari alle leggi sulla tutela dei minori, al diritto in materia di protezione dei dati e/o ad altre normative, e/o fraudolenti, l'utilizzo di contenuti mediante i quali terzi vengono offesi o diffamati, l'uso, la messa a disposizione e la diffusione di contenuti, servizi e/o prodotti protetti dalla legge o gravati da diritti di terzi (ad es. diritti d'autore) senza che siano stati concessi i diritti necessari per il loro utilizzo.

6.3 Tramite la rete hotspot non possono essere svolte attività finalizzate alla diffusione di virus, trojan e altri file dannosi, all'invio di e-mail indesiderate o spam nonché di catene di sant'Antonio o alla diffusione di contenuti o comunicazioni osceni, offensivi, a sfondo sessuale, volgari o diffamatori, oppure di contenuti o comunicazioni idonei a promuovere o sostenere razzismo, fanatismo, odio, violenza fisica o atti illeciti, indipendentemente da un'eventuale violazione di legge.

6.4 Tramite la rete hotspot non possono essere svolte attività che costituiscano molestie ai danni di terzi, ad esempio attraverso ripetuti contatti personali senza o contro la reazione del destinatario, o che invitino terzi a rivelare password o dati personali per scopi commerciali o contrari a norme di legge.

6.5 Tramite la rete hotspot non possono essere intraprese attività idonee a compromettere il regolare funzionamento tecnico della rete hotspot, in particolare attività che sovraccarichino eccessivamente il sistema del fornitore.

7 Blocco degli accessi all'hotspot

7.1 Il fornitore è autorizzato a bloccare l'accesso alla rete hotspot nel suo complesso o singoli utenti, in modo temporaneo o permanente, qualora sussistano indizi concreti di violazione delle condizioni d'uso e/o della normativa vigente o qualora il fornitore abbia un altro legittimo interesse al blocco. Nella decisione relativa a un blocco, il fornitore terrà debitamente conto degli interessi legittimi del committente.

7.2 In caso di blocco temporaneo o permanente, il fornitore informa senza indugio il committente, indicando i motivi determinanti per il blocco.

8 Compenso

8.1 Le attività finalizzate al raggiungimento della prontezza operativa sono a carico del committente. Ciò comprende in particolare la progettazione, la misurazione e i lavori preparatori per la rilevazione delle condizioni locali, la preconfigurazione, la consegna e il montaggio delle apparecchiature in locazione, la loro installazione e configurazione in loco, i lavori per la posa delle linee necessarie nonché l’istruzione del committente e del suo personale. Le modifiche e/o gli adattamenti alle apparecchiature in locazione richiesti dal committente sono parimenti soggetti a compenso separato, nella misura in cui non siano necessari per la manutenzione o il ripristino delle apparecchiature in locazione o per garantire l’uso conforme al contratto. Salvo diverso accordo, il compenso viene corrisposto in base all’effettivo impiego secondo le tariffe indicate nell’allegato.

8.2 Il compenso per la messa a disposizione delle apparecchiature in locazione, la loro manutenzione e cura è dovuto mensilmente. L’ammontare del compenso è determinato dall’offerta. Il compenso mensile comprende la messa a disposizione delle apparecchiature in locazione e le attività finalizzate alla manutenzione e al ripristino delle stesse, nella misura in cui queste siano dovute a difetti delle apparecchiature in locazione. Il compenso include anche i costi di viaggio di andata e ritorno causati da difetti delle apparecchiature in locazione.

8.3 Al fornitore devono essere rimborsate le spese e i costi di viaggio in misura ragionevole e nella misura effettivamente sostenuta, previa presentazione di documentazione giustificativa, nella misura in cui questi non siano già compresi nel compenso ai sensi del punto 8.2.

8.4 Salvo diversa indicazione, gli importi indicati si intendono al netto dell’imposta sul valore aggiunto di legge.

8.5 Il compenso ai sensi del punto 8.1 è esigibile entro dieci giorni di calendario dalla data della fattura, previa presentazione di una fattura regolare.

8.6 Il compenso ai sensi del punto 8.2 è esigibile mensilmente in anticipo, entro e non oltre il quinto giorno lavorativo di ogni mese solare. L’obbligo di pagamento decorre dal momento in cui il fornitore ha raggiunto la prontezza operativa. Per il mese solare in cui viene raggiunta la prontezza operativa, il compenso per ogni giorno successivo al giorno in cui è stata raggiunta la prontezza operativa ammonta a 1/30 dell’importo concordato nell’offerta come canone mensile.

8.7 Il fornitore è autorizzato ad aumentare il compenso ai sensi del punto 8.2 per la prima volta dopo dodici mesi dalla conclusione del contratto, con un preavviso scritto di tre mesi alla fine del mese, qualora e nella misura in cui i suoi costi di materiale e personale per la manutenzione delle apparecchiature in locazione siano aumentati. Il committente ha il diritto di recedere dal contratto di locazione entro un termine di sei settimane dal ricevimento della comunicazione di aumento del canone. In caso di riduzione dei corrispondenti costi di materiale e personale del fornitore, il committente può richiedere una corrispondente riduzione del canone dopo la scadenza del termine indicato nel primo periodo.

9 Modifiche ai dispositivi in locazione; cambiamento del luogo di installazione

9.1 Il fornitore è autorizzato a effettuare modifiche ai dispositivi in locazione, purché queste servano alla loro manutenzione. Interventi di miglioramento possono essere eseguiti solo se sono ragionevolmente accettabili per il committente e non pregiudicano l’uso contrattuale dei dispositivi in locazione. Il fornitore deve informare tempestivamente il committente in anticipo in merito a tali interventi. Qualora tali misure comportino spese per il committente, queste devono essere rimborsate dal fornitore.

9.2 Le modifiche e gli ampliamenti ai dispositivi in locazione da parte del committente richiedono il preventivo consenso del fornitore. Ciò vale in particolare per gli ampliamenti o gli allestimenti, nonché per il collegamento dei dispositivi in locazione ad altri apparecchi, sistemi informatici o reti. In caso di restituzione dei dispositivi in locazione, il committente ripristina lo stato originario su richiesta del fornitore.

9.3 Il committente non è autorizzato a modificare il luogo di installazione dei dispositivi in locazione senza il consenso del fornitore. Il fornitore negherà il proprio consenso solo qualora sussistano motivi rilevanti che rendano il trasferimento per lui inaccettabile. Il fornitore può richiedere che il trasporto e la reinstallazione siano effettuati da lui stesso, da un soggetto da lui incaricato o da tecnici qualificati da lui accettati. Le spese e i costi consequenziali legati al cambiamento di ubicazione, nonché gli eventuali costi aggiuntivi per manutenzione e assistenza derivanti da tale cambiamento, sono a carico del committente.

10 Obbligo di manutenzione del Fornitore; Diritti del Committente in caso di difetti

10.1 Il Fornitore è tenuto a mantenere i dispositivi in locazione in uno stato idoneo all’uso contrattuale per tutta la durata concordata del contratto e a eseguire i necessari lavori di manutenzione e riparazione. Le relative misure vengono effettuate a intervalli regolari di manutenzione nonché in caso di difetti, guasti o danni. Al Fornitore deve essere garantito l’accesso necessario ai dispositivi in locazione.

10.2 Il Committente è tenuto a segnalare immediatamente al Fornitore eventuali difetti, guasti o danni che si verificano.

10.3 L’eliminazione dei difetti avviene mediante riparazione o manutenzione correttiva gratuita dei dispositivi in locazione. A tal fine, deve essere concesso al Fornitore un periodo di tempo adeguato. Il Fornitore può eliminare i difetti dei dispositivi in locazione a sua scelta mediante riparazione, installazione di aggiornamenti o upgrade oppure sostituzione dei dispositivi in locazione o di singoli componenti.

10.4 Qualora il Fornitore possa eliminare i difetti in remoto tramite connessione VPN, non è tenuto a un intervento in loco.

10.5 Il recesso del Committente ai sensi del § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BGB per mancata concessione dell’uso contrattuale è ammesso solo se al Fornitore è stata data sufficiente opportunità di eliminare il difetto e tale eliminazione è fallita. Si considera fallita l’eliminazione del difetto solo se essa risulta impossibile, se viene rifiutata dal Fornitore o ritardata in modo inaccettabile, se sussistono fondati dubbi sulle prospettive di successo o se, per altri motivi, sussiste un’inaccettabilità per il Committente.

10.6 I diritti del Committente in caso di difetti sono esclusi qualora questi apporti o faccia apportare modifiche ai dispositivi in locazione senza il consenso del Fornitore, a meno che il Committente non dimostri che le modifiche non hanno effetti inaccettabili per il Fornitore sull’analisi e l’eliminazione del difetto. I diritti del Committente in caso di difetti rimangono impregiudicati qualora il Committente sia autorizzato ad apportare modifiche, in particolare nell’ambito dell’esercizio del diritto di autoliquidazione ai sensi del § 536a Abs. 2 BGB, e queste siano state eseguite a regola d’arte e documentate in modo tracciabile.

11 Limitazioni di responsabilità

11.1 Il Fornitore risponde, nei limiti delle disposizioni di legge, in modo illimitato per i danni

11.1.1 derivanti dalla lesione della vita, dell’integrità fisica o della salute, che siano conseguenza di una violazione dolosa o colposa di obblighi ovvero di un comportamento doloso o colposo del Fornitore o di uno dei suoi rappresentanti legali o ausiliari.

11.1.2 dovuti all’assenza o alla perdita di una qualità garantita.

11.1.3 che siano conseguenza di una violazione dolosa o gravemente colposa di obblighi ovvero di un comportamento doloso o gravemente colposo del Fornitore o di uno dei suoi rappresentanti legali o ausiliari.

11.2 Il Fornitore risponde, con limitazione al risarcimento del danno prevedibile tipico del contratto, per i danni derivanti da una violazione colposa lieve di obblighi cardinali o di obblighi contrattuali essenziali da parte del Fornitore o di uno dei suoi rappresentanti legali o ausiliari.

11.3 Il Fornitore risponde per gli altri casi di comportamento lievemente colposo con un limite pari al sestuplo del canone mensile per ciascun sinistro.

11.4 È esclusa la responsabilità oggettiva del Fornitore ai sensi del § 536a Abs. 1 BGB per vizi già esistenti al momento della conclusione del contratto.

11.5 In caso di perdita di dati, il Fornitore risponde, nell’ambito delle disposizioni sopra indicate, solo per l’importo del danno che si sarebbe verificato anche in presenza di un regolare e adeguato backup dei dati da parte del Committente, commisurato alla loro importanza.

11.6 Le disposizioni sopra indicate si applicano analogamente anche alla responsabilità del Fornitore per il risarcimento delle spese inutilmente sostenute.

11.7 Resta impregiudicata la responsabilità ai sensi della legge sulla responsabilità per prodotto difettoso.

12 Durata del contratto, cessazione del rapporto di locazione

12.1 Il rapporto di locazione ha inizio nel momento indicato nell’offerta del fornitore, al più tardi con la messa a disposizione degli apparecchi in locazione e il raggiungimento della prontezza operativa secondo il punto 3. Il contratto ha la durata indicata nell’offerta del fornitore.

12.2 Durante la durata contrattuale concordata, il diritto di recesso ordinario è escluso per entrambe le parti contraenti. Resta impregiudicato il diritto di recesso per giusta causa.

12.3 Per essere efficace, la disdetta deve essere effettuata in forma scritta.

13 Restituzione

13.1 In caso di cessazione del rapporto contrattuale, il committente è tenuto a restituire al fornitore i dispositivi in locazione in condizioni regolari. L’obbligo di restituzione comprende anche i programmi informatici forniti sui supporti dati originali, nonché i manuali e la documentazione. Eventuali copie realizzate dei materiali forniti dal fornitore devono essere cancellate in modo completo e definitivo.

13.2 Al momento della restituzione dei dispositivi in locazione, viene redatto un verbale in cui vengono registrati eventuali danni e difetti dei dispositivi stessi. Il committente è tenuto a risarcire i costi per il ripristino in caso di danni o difetti a lui imputabili.

13.3 Salvo diversa disposizione nel contratto di locazione, il fornitore si fa carico dei costi per lo smontaggio, l’imballaggio e il trasporto di ritorno dei dispositivi in locazione.

14 Pubblicità di riferimento

14.1 Il committente e il fornitore si concedono reciprocamente il diritto di indicare, nella comunicazione esterna, l’altra parte contrattuale come partner di riferimento in relazione all’offerta di servizi della stessa. A tal fine, le parti si concedono reciprocamente un diritto di utilizzo dei segni distintivi aziendali, dei marchi, dei loghi aziendali e dei nomi su cui l’altra parte contrattuale vanta diritti, in particolare per l’utilizzo su Internet nonché per la presentazione in materiali pubblicitari e prospetti.

14.2 La concessione dei diritti è limitata agli scopi di autopromozione. Le parti contraenti non sono obbligate a ritirare materiale pubblicitario già in circolazione dopo la scadenza della durata contrattuale.

14.3 L’utilizzo è gratuito per entrambe le parti.

14.4 Le parti devono valutare con cura gli interessi commerciali dell’altra parte nella presentazione.

15 Altre disposizioni

15.1 Si applica il diritto materiale della Repubblica Federale di Germania, con esclusione delle norme di diritto internazionale privato che deviano dalla sua applicazione.

15.2 Le modifiche o integrazioni del presente contratto, nonché le assicurazioni di caratteristiche e le garanzie, richiedono per la loro validità sempre la forma scritta.

15.3 Qualora una disposizione del presente contratto sia o diventi totalmente o parzialmente inefficace, oppure il contratto contenga una lacuna normativa, l’efficacia giuridica delle restanti disposizioni contrattuali non ne risulta pregiudicata.

Condizioni generali di fornitura e messa a disposizione per tecnologia WLAN e VPN della ASCEND GmbH – Stato: 11.02.2020